STATUTO
Fra quanti esercitano la loro unica o preminente attività professionale nel settore della Comunicazione, con specifico riferimento alla Comunicazione Multimediale e fra coloro che operano in generale nella Multimedialità è costituita, l’associazione senza scopo di lucro denominata Federazione Italiana Comunicatori e Operatori Multimediali – con acronimo FE.I.C.O.M. – in conformità all’espressa accettazione dei principi esposti nelle tesi fondamentali dell’Atto costitutivo.
L’attività professionale di Comunicazione Multimediale, unica o preminente, è definita dalla finalità di creare, di sviluppare e di gestire sistemi di comunicazione multimediale, anche attraverso i social ed il web in genere, puntando al raggiungimento degli obiettivi perseguiti da singoli, da imprese, da enti, da associazioni, da amministrazioni pubbliche e da altre organizzazioni.
La Comunicazione Multimediale comporta attività di analisi, di studio e ricerca di progettazione e pianificazione di progetti specifici di comunicazione con nonché un’attività di valutazione dei risultati conseguiti.
La Federazione è costituita in ottemperanza alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e al D.lgs. del 16 gennaio 2013, n. 13 con il fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali inerenti la Comunicazione Multimediale e promuovendo specifici percorsi di formazione professionale permanente con l’obiettivo di certificare la professionalità degli associati.
La Federazione non ha fini di lucro, è apartitica, aconfessionale ed è costituita a tempo indeterminato.
a. L'Associazione ha sede in Roma e ha durata illimitata.
b. La sede legale potrà essere spostata con deliberazione del Consiglio Direttivo, senza modifica del presente Statuto.
c. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite sezioni territoriali e/o sedi secondarie sia in Italia che all'estero, sia mediante articolazioni dell’Associazione, sia mediante appositi accordi con altri enti o soggetti, eventualmente costituiti ad hoc.
L'Associazione ha carattere democratico, apolitico, aconfessionale, è senza scopo di lucro e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia; si propone e persegue i seguenti scopi:
1. riunire ed organizzare tutti coloro che esercitano a carattere professionale esclusivo o prevalente l'attività di Comunicatore e Operatore Multimediale;
2. perseguire il sempre maggiore riconoscimento giuridico della professione di Comunicatore e Operatore Multimediale e consentire l’esercizio della stessa secondo le prescrizioni della legge 14 gennaio 2013 n. 4, del D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013 e successive modifiche e integrazioni nonché della norma UNI 11483 (Attività professionali non regolamentate - Figura professionale del comunicatore – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza), oltre che secondo tutte le leggi nazionali e regionali vigenti, conseguentemente certificando la professionalità come Comunicatore e Operatore Multimediale dei propri iscritti, operando per la massima qualificazione professionale e tecnica dei suoi iscritti, promuovendo anche la certificazione di qualità delle prestazioni professionali svolte dagli associati;
3. valorizzare le competenze dei propri iscritti e curare la loro formazione permanente, anche ai sensi dell’art. 2 della legge 4/2013, del D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché della norma UNI 11483 (Attività professionali non regolamentate - Figura professionale del comunicatore – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza) tramite scuole o enti di formazione che potranno essere accreditati dalla Federazione se rispondenti alle caratteristiche evidenziate dal Consiglio Direttivo;
4. esercitare adeguate iniziative per conseguire il pieno rispetto da parte degli iscritti dei Codici adottati dalla Federazione, con l’obiettivo di garantire la tutela dei pubblici, dei mezzi e gli interessi dei datori di lavoro e dei terzi committenti, attraverso la correttezza e la trasparenza;
5. promuovere e valorizzare l’identificazione specifica delle attività professionali nel settore della Comunicazione Multimediale;
6. promuovere programmi utili ad elevare e ad approfondire la conoscenza delle attività professionali legate alla Comunicazione Multimediale sul piano culturale, etico e tecnico nel contesto socio-economico italiano, europeo e internazionale;
7. rappresentare gli iscritti nell’analisi, discussione e soluzione di tutti gli aspetti che attengono l’esercizio, la regolazione e lo sviluppo delle attività professionali relative alla Comunicazione Multimediale;
8. tutelare i diritti e gli interessi professionali ed economici degli iscritti alla Federazione ed intervenire perché siano osservati dagli iscritti stessi i rispettivi doveri, e, nel contempo, compiere azione di conciliazione nelle controversie inerenti l’attività professionale attraverso i competenti organi associativi;
9. rappresentare a livello internazionale presso organismi, istituzioni ed enti i soci della Federazione per garantire la tutela delle attività professionali, degli interessi dei datori di lavoro e dei committenti in tutte le sedi opportune;
10. operare per l’osservanza di accordi e convenzioni che attengano l’esercizio delle attività professionali connesse alla Comunicazione Multimediale, in tutte le sedi nazionali e internazionali, ovunque e comunque richiesto;
11. promuovere le attività e gli interventi opportuni all’orientamento degli studenti di Comunicazione e affini alla professione di Comunicatore e Operatore Multimediale;
12. valorizzare la promozione e la qualificazione dell’attività professionale dei propri iscritti e la divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad essa connesse, oltre che procedere alla rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi opportune;
13. favorire tutte le iniziative inerenti alla professione nei campi previdenziale, assistenziale e assicurativo, conformemente ai principi delle normative vigenti;
14. accrescere e sviluppare l’immagine e le funzioni professionali degli iscritti;
15. definire l’attività professionale di Comunicatore e Operatore Multimediale e gli standard formativi per i singoli professionisti membri, accreditando specifici enti o scuole atti alla formazione e stabilendo specifici iter formativi secondo standard in linea con i requisiti stabiliti da più ampie associazioni europee rappresentative della categoria e con le normative comunitarie e nazionali, altresì verificando il rispetto e la congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dagli stessi organismi accreditati, previo mandato degli stessi;
16. realizzare la costituzione di un registro di professionisti a livello nazionale, predisponendo un procedimento di verifica, in ingresso e poi con cadenza periodica, dei requisiti per l'iscrizione e la permanenza dei Comunicatori e Operatori Multimediali nel registro, eventualmente mediante l’adozione di apposito Regolamento, il quale sarà aggiornato periodicamente;
17. rilasciare ai propri associati, previe le necessarie verifiche: a) attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista alla Federazione; b) l'attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi (ai sensi dell’art. 4 della Legge 14 gennaio 2013); c) i requisiti necessari alla partecipazione alla Federazione stessa; d) gli standard qualitativi e di qualificazione che gli iscritti sono tenuti a rispettare;
18. autorizzare i propri associati che siano in possesso dei requisiti necessari e dopo il compimento delle necessarie verifiche, ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’Associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi;
19. definire l’obbligo di aggiornamento permanente per i comunicatori e operatori multimediali iscritti nel registro e determinare idonei strumenti di verifica dell'effettivo adempimento di tale obbligo;
20. promuovere l’arricchimento culturale e professionale dei propri soci attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento, a carattere nazionale e internazionale, con specifiche iniziative per la formazione permanente dei propri iscritti;
21. favorire l’etica professionale e la moralità, a tutela dell’utenza e dei rapporti tra gli associati, nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
22. istituire un Comitato Tecnico-Scientifico dedicato alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta nel rispetto della legge 4/2013, del D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013 e delle disposizioni di legge in materia di formazione permanente;
23. predisporre un insieme di regole di deontologia professionale e di buona condotta ai sensi dell’articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 20, con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni commesse, e garantirne il rispetto individuando l’organo preposto alla vigilanza sulla condotta professionale degli iscritti, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito ed eventuale Regolamento;
24. attivare, ai sensi dell’articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi a) per ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti all'Associazione b) in caso di contenzioso con i singoli professionisti, rappresentare a livello italiano il Comunicatore e l’Operatore Multimediale professionale all'interno di più ampie associazioni europee, collaborando con le istituzioni pubbliche e con le altre associazioni rappresentative della categoria anche ex art. 3 legge 4/2013 per la definizione della professionalità della Comunicazione Multimediale e per la determinazione di comuni standard formativi e criteri di accreditamento dei Comunicatori e Operatori Multimediali, collaborando, nei modi e forme previsti dalle leggi vigenti;
25. pubblicare nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità, in particolare e a titolo non esaustivo: a) l'atto costitutivo e lo statuto; b) la precisa identificazione delle attività professionali cui l’Associazione si riferisce; c) la composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali; d) la struttura organizzativa dell’Associazione; e) le sedi dell'Associazione; f) i requisiti per la partecipazione all’Associazione, tra cui l’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e con specificazione degli strumenti di accertamento dell'effettivo assolvimento di tale obbligo; g) l’indicazione della quota da versare; i) l’assenza di scopo di lucro; h) le informazioni sui criteri di attribuzione ai propri associati dell'attestato di qualità e di qualificazione dei servizi prestati, ai sensi delle prescrizioni di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; l) ogni altra indicazione ritenuta utile o dovuta in base alla normativa vigente;
26. realizzare pubblicazioni editoriali finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
27. organizzare convegni, seminari, giornate di studio, corsi di formazione professionale ed eventi in genere.
Dal punto di vista organizzativo, con deliberazione del Consiglio Direttivo, la Federazione può strutturarsi in sezioni territoriali (interregionali, regionali, provinciali, periferiche), costituite dagli Associati residenti nella specifica area territoriale.
Salvo diversa regolamentazione delle modalità di organizzazione territoriale per intervenuta normativa nazionale o regionale, la Federazione è presente sul territorio nazionale tramite le suddette sezioni, ciascuna organizzata in assemblee territoriali che, seppur dotate di autonomia gestionale, seguiranno gli indirizzi della politica associativa dettati dagli organi sociali nazionali.
Le sezioni territoriali potranno eventualmente nominare propri delegati all’Assemblea dei Soci e/o al Consiglio Direttivo così come indicato nel Regolamento che il Comitato Direttivo emanerà e che sarà sottoposto alla ratifica dell’Assemblea dei Soci. Il Regolamento potrà altresì disciplinare una ulteriore articolazione interna e/o aggregazione delle sezioni territoriali per il tramite di strutture di coordinamento regionale e/o interregionale. Le sezioni territoriali sono autonome riguardo agli indirizzi locali, ma accomunate dalla condivisione delle strutture, del patrimonio e degli organi sociali superiori.
Possono iscriversi alla Federazione tutti coloro che presentino domanda ed esercitino attività professionale nel settore della comunicazione, della progettazione e realizzazione di prodotti multimediali dedicati all’informazione e alla comunicazione in modo unico o preminente in proprio, oppure in associazione con altri, oppure alle dipendenze di terzi datori di lavoro.
Sono richiesti il pieno godimento dei diritti civili e politici ed una ineccepibile condotta etica professionale. Gli iscritti sono inquadrati in tre elenchi:
A) Soci Professionisti
B) Soci Associati
C) Soci Sostenitori
Soci Professionisti
Per quanto riguarda l’elenco A, l’iscrizione dei “Soci professionisti” è soggetta ad un colloquio e ad una valutazione a cura della Commissione di Ammissione e di Verifica che opera sulla base di un apposito Regolamento, è soggetta inoltre a valutazione da parte del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico-Scientifico. Negli elenchi dei “Soci professionisti” sono inquadrati coloro che esercitano l’attività professionale di Comunicatore e operatore multimediale, unica o preminente, definita dall’art.1 del presente Statuto. Sono “Soci Professionisti” coloro che accumulano un numero sufficiente di crediti formativi derivanti dalla partecipazione a corsi e incontri di aggiornamento professionale organizzati o riconosciuti dalla Federazione. La frequenza nei tempi e nella qualità sarà regolamentata, valutata e certificata dalla Commissione di Aggiornamento e di Specializzazione Professionale istituita all’interno della Federazione e dal Comitato Tecnico-Scientifico.
La domanda d’ammissione agli elenchi dei “Soci professionisti” dovrà essere corredata da documentazione che attesti il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) almeno tre anni di attività professionale di Comunicazione e Relazioni Esterne ininterrotta;
b) frequenza dei corsi di aggiornamento e qualificazione promossi dalla Federazione;
c) oppure almeno tre anni di attività professionale ininterrotta nel settore della Comunicazione ed un titolo di laurea in “Scienze della Comunicazione”;
d) oppure altro titolo di laurea equiparabile conseguito in Italia, oppure in uno dei Paesi membri della Unione Europea, oppure in altri Paesi con cui sia in atto un regime di reciprocità o di equipollenza dei diplomi;
e) oppure almeno cinque anni di attività di docenza, in forma preminente, nel settore della Comunicazione o in materie omogenee, presso Università ed Istituti Universitari e Scuole di Specializzazione pubbliche e private.
I soci professionisti, previa partecipazione ai percorsi formativi proposti dalla Federazione, potranno ottenere l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 4 della L. 4/2013.
Gli iscritti negli elenchi dei “Soci professionisti” hanno diritto di voto attivo nella Assemblea Generale Ordinaria dei Soci e possono essere eletti come membri di Organi associativi.
I soci professionisti per mantenere il proprio status dovranno dimostrare annualmente di essere in regola con gli obblighi previsti dalle vigenti normative di legge sull’apprendimento permanente con specifico riferimento alla legge del 14 gennaio 2013, n. 4 ed al D.lgs. del 16 gennaio 2013, n. 13.
Soci Associati
Circa l’iscrizione dei “Soci Associati”, la medesima è soggetta ad una valutazione disciplinata da parte del Consiglio Direttivo della Federazione.
L’elenco dei “Soci Associati” è aperto a:
a) Laureati in “Scienze della Comunicazione” o altre discipline afferenti alla Comunicazione in tutte le sue accezioni, o altro titolo di laurea equiparabile conseguito in Italia, oppure in uno dei Paesi membri della Unione Europea, oppure in altri Paesi con cui sia in atto un regime di reciprocità o di equipollenza dei diplomi, che abbiano iniziato una attività professionale di Comunicatore, e che non abbiano ancora uno specifico percorso formativo promosso dalla Federazione per l’ammissione nell’elenco dei “Soci professionisti”.
b) Tutti coloro che presentano una documentazione che attesti almeno due anni di attività professionale ininterrotta nel settore della Comunicazione, corredata da dichiarazioni di terzi committenti o datori di lavoro, oppure da contratti di collaborazione professionale od altre modalità contrattuali.
Gli iscritti nell’elenco dei “Soci associati” hanno diritto di voto attivo nella Assemblea Generale Ordinaria dei soci e possono ricoprire incarichi su delega del Consiglio Direttivo Nazionale.
I soci associati, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico-Scientifico della Federazione, possono accedere ai percorsi formativi di aggiornamento e qualificazione professionale che la Federazione promuove in osservanza della legge del 14 gennaio 2013, n. 4 e del D.lgs. del 16 gennaio 2013, n. 13.
Al termine del percorso formativo e previo superamento di un esame scritto e di un colloquio orale (con una commissione esaminatrice all’uopo nominata), potranno iscriversi all’elenco dei Soci Professionisti e solo successivamente potranno ottenere l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 4 della L. 4/2013.
Soci Sostenitori
I Soci Sostenitori sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo corso, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali. Gli appartenenti a tale categoria sono iscritti nell’apposito libro Soci Sostenitori.”
1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso;
2. La disciplina del rapporto associativo nonché le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi.
3. Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota annua di Associazione, hanno diritto di voto in Assemblea, ed hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli organi sociali.
4. Per poter essere eletti alle cariche sociali è inoltre necessario che i soci non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività previste dall'Associazione e che non versino in situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità.
5. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima. La dichiarazione di recesso dovrà essere annotata dal Segretario sul libro dei soci. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere:
a) quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e il mantenimento dell’iscrizione;
b) quando non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
È, comunque, escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il termine suindicato saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.
6. I soci sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e del contributo associativo annuale come stabilite dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, del codice deontologico e di buona condotta e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
7. I soci devono perseguire il proprio costante aggiornamento professionale, nel rispetto del regolamento dei crediti formativi professionali.
8. La qualità di socio e il contributo associativo sono intrasmissibili.
1. La qualità di associato si perde nei seguenti casi:
- perdita anche di uno solo dei requisiti per l'iscrizione all'Associazione e per il suo mantenimento;
- morosità nel pagamento dei contributi associativi;
- mancato raggiungimento del numero dei crediti formativi previsti;
- espulsione;
- dimissioni;
- decesso.
1. Nei confronti dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
- a. il richiamo scritto;
- b. la censura;
- c. la sospensione;
- d. l'esclusione.
2. Il provvedimento di cui al punto c è adottato con delibera dal Consiglio Direttivo, il quale deve sentire il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. La delibera va ratificata dall'Assemblea ordinaria nella successiva convocazione. La procedura descritta dal presente articolo è disciplinata da apposito ed eventuale Regolamento, che garantisce altresì il rispetto del principio contraddittorio e il diritto di difesa.
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
d) sovvenzioni statali, regionali e comunitarie;
e) da corrispettivi per studi e servizi;
f) da tutti gli altri proventi, comprese entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
1. Il rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
2. Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
1.Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente e i Vicepresidenti;
d) Le Sezioni Territoriali;
e) Il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Revisori.
h) il Collegio dei Probiviri;
i) il Comitato Tecnico-Scientifico.
2. Tali organi, una volta eletti, resteranno in carica per la durata di dieci anni.
1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria e straordinaria. Inoltre, spetta fra l’altro all’Assemblea il potere di:
a) determinare gli indirizzi della politica associativa generale;
b) approvare il rendiconto economico-finanziario;
c) decidere in via definitiva sui ricorsi dei soci, quando espressamente previsto dal presente Statuto, nonché ratificare i provvedimenti di esclusione dei soci stessi;
d) eleggere gli organi sociali, quando previsto dal presente Statuto;
e) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
f) deliberare sugli oggetti attinenti la gestione dell'Associazione
sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
g) deliberare sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato dallo Statuto.
2. I soci partecipano personalmente all'Assemblea o per mezzo di deleghe. All'assemblea i soci partecipano direttamente o mediante i propri rappresentanti eletti dalle singole articolazioni territoriali ai sensi dello Statuto e dell'apposito Regolamento.
3. L'assemblea ordinaria ha luogo:
a) ogni anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso presentati dal Consiglio Direttivo, nonché per la elezione delle cariche sociali in scadenza;
b) quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla su richiesta di almeno due dei suoi membri per discutere questioni sociali;
c) quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario;
d) quando 1/5 dei soci ne richieda la convocazione al Presidente specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
4. L'assemblea straordinaria può avere luogo in qualunque momento:
a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la maggioranza dei soci ne richieda per iscritto la convocazione al Presidente specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
1. La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta mediante comunicazione a ciascun socio (a mezzo racc. a.r., o attraverso posta elettronica, PEC o a mezzo fax), e mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno da cinque a dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
2. Qualora il Presidente non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee richieste dai soci, decorsi trenta giorni da tale richiesta la convocazione potrà essere fatta dal Presidente del Collegio dei Revisori.
3. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Presidente del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal presidente del Collegio dei revisori.
4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
1. L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea si riterrà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
2. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
3. I soci che non partecipano all'assemblea possono farsi rappresentare anche da altri soci, anche se membri del consiglio direttivo o delle Commissioni.
4. Ogni socio può conferire una sola delega.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente più anziano; in mancanza di quest'ultimo dall'altro Vicepresidente; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Assiste all'assemblea il Segretario e, se il Presidente lo ritiene, possono essere nominati due scrutatori.
6. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento nell'Assemblea.
7. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, anche per le modifiche statutarie. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con i quorum di cui all'art. 21 c.c..
8. Tutte le deliberazioni devono constare del Verbale sottoscritto dal Presidente e dai Segretario dell'assemblea e trascritte nell'apposito registro.
9. Le votazioni dell'assemblea avverranno, ad insindacabile scelta del Presidente dell'assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2352, secondo comma, del codice civile.
1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto al massimo da 14 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, esclusivamente tra i soci aventi diritto di voto, per la durata di dieci anni.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva alla elezione nomina tra i propri componenti, il Presidente, due Vicepresidenti, il tesoriere ed il segretario. Nomina, altresì il Comitato Tecnico-Scientifico ed il Responsabile della Comunicazione. Ad uno o più membri del Consiglio Direttivo possono essere delegate, per periodi determinati, specifiche attribuzioni del Consiglio stesso, con voto da prendersi a maggioranza assoluta.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al Consuntivo, al Preventivo ed all'ammontare della quota di ammissione e dalla quota associativa annua.
5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
7. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto del Presidente e dal Segretario.
8. Il Consiglio Direttivo:
a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
b) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e) delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
f) determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
g) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale, salvo gli atti e le attività di pertinenza delle singole sezioni territoriali;
h) adotta tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto e, comunque, necessari a dare attuazione alle sue disposizioni, nonché ad assicurare la conformità delle stesse alla legge 4/2013, al D.lgs. del 16 gennaio 2013, n. 13 e successive modifiche e integrazioni degli stessi.
1. Le singole sezioni territoriali hanno le funzioni ed i compiti di cui all’art. 4 del presente Statuto e dei Regolamenti interni.
1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione rispetto ai terzi ed in giudizio, resta in carica 10 (dieci) anni e può essere rieletto;
2. presiede la riunione del Consiglio Direttivo e solo in caso di parità di voti nei termini e limiti sopra specificati, il suo voto prevale.
3. In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
4. Il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vicepresidente, o ai Vicepresidenti, i quali opereranno alternativamente secondo quanto già specificato.
1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dell'elenco dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.
1. Il tesoriere cura la tenuta dei registri contabili.
2. Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.
3. I mandati di pagamento delle spese, corredate dei documenti giustificativi, dovranno essere autorizzati dal Presidente e dal Segretario.
1. Ha funzione consultiva generale in ordine all’attività tecnica e scientifica dell’Associazione e a tale fine esprime pareri in merito alle questioni sottopostegli dagli organi Associativi.
Svolge, inoltre, le seguenti funzioni propositive e consultive:
- presenta al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte relative all’attività scientifica dell’Ente al fine di assicurare la qualità tecnico - scientifica dei servizi prestati e promuovere l’attuazione di progetti di ricerca e di intervento a carattere scientifico negli ambiti di pertinenza dell’Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo l’organizzazione di attività culturali per la formazione e l’aggiornamento degli associati;
- promuove la divulgazione della conoscenza scientifica e lo scambio con l’esterno proponendo al Consiglio l’adozione delle opportune iniziative.
2. È nominato dal Consiglio Direttivo ed è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 10 soci con comprovata esperienza e competenza professionale nei settori di interesse dell’Associazione. Può farne parte anche il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
1. La gestione contabile-finanziaria dell'Associazione è controllata da un collegio di revisori costituito da tre membri eletti ogni tre anni dell'Assemblea dei soci.
2. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali e potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri, eletti tra i soci, i quali al loro interno eleggono il presidente del Collegio.
2. Il Collegio dura in carica tre anni e le sue funzioni sono prorogate fino all’elezione del nuovo Collegio.
3. L'incarico di Probus Vir è incompatibile con altre cariche all'interno dell'Associazione.
4. Si riunisce ogni volta in cui uno dei membri ne faccia richiesta e delibera con voto segreto.
5. Le delibere sono valide se adottate con la maggioranza dei voti dei presenti e sono assunte senza formalità, sulla base di equità e buon senso, sentiti gli interessati, se opportuno.
6. Spetta al Collegio dei Probiviri:
a) vigilare, anche di propria iniziativa (e non solo su segnalazione), sulla corretta applicazione delle leggi, del presente Statuto, dei Regolamenti e del Codice deontologico e di buona condotta, segnalando al Consiglio Direttivo, al Segretario e al Tesoriere eventuali dubbi, lacune, inadempimenti o comportamenti scorretti;
b) adottare i provvedimenti disciplinari di cui al presente Statuto per violazione delle regole di deontologia professionale e di buona condotta, ad eccezione della sanzione di cui al n.4, la cui applicazione compete al Consiglio Direttivo, sentiti il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
c) segnalare agli Organi competenti l'opportunità di espulsione di un socio per demeriti o per mancanza dei requisiti per l'iscrizione;
d) svolgere funzione consultiva ogni volta in cui ne sia richiesto;
e) tentare di risolvere ogni controversia tra i soci, vigilare sull'applicazione e l'interpretazione dello Statuto, vigilare sull'attività, la gestione dell'Associazione, le quote e i contributi sociali.
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, a norma dell'art 14 dello Statuto, dell'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
2. Il patrimonio residuo che risultasse eventualmente dalla liquidazione è devoluto ad enti con scopi conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea che delibera lo scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio sociale residuante al termine della liquidazione dovrà essere devoluto secondo le modalità che saranno stabilite dall'assemblea che delibera lo scioglimento.