Il Garante per la Privacy continua la lotta al "social spam", meccanismo di marketing che bersaglia gli indirizzi mail degli utenti dei social network.


A seguito della segnalazione di una società di consulenza finanziaria che inviava sistematicamente mail promozionali ad alcuni suoi collaboratori senza che loro ne avessero autorizzato la ricezione, Il Garante della Privacy si è espresso in merito a quella che sta diventando una pratica sempre più frequente nel mondo commerciale. Il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza ha accertato che il reperimento degli indirizzi mail avveniva anche tramite i social quali Facebook o Linkedin.
Sulla base delle linee guida del 4 luglio 2013 (nonché delle direttive delle Autorità per la privacy europee) che disciplinavano appunto i ‘social spam’, il Garante ha dichiarato illecito l’uso improprio degli indirizzi di posta elettronica a scopo promozionale, senza previo consenso dei destinatari. L’iscrizione a un social infatti non implica la possibilità di utilizzo dei dati personali con finalità di marketing, dal momento che le principali funzioni sono relative alla condivisione di contenuti e non alla commercializzazione di prodotti e servizi.
Oltre alla contestazione della violazione dell’obbligo di rilascio dell’informativa, la società interessata è stata obbligata a rendere chiaro e conforme il modello di richiesta di consenso presente sul sito.